L’atto che trasferisce la proprietà di un bene culturale deve essere denunciato al Ministero, che ha la facoltà di acquistarlo, in via di prelazione. La denuncia è normalmente a carico dell’alienante e la sua omissione è penalmente sanzionata. Quando il trasferimento avvenga all’esito di procedure di vendita forzata o fallimentare, tuttavia, l’incombente è a carico dell’acquirente. Poiché, in sede fallimentare, il trasferimento del bene, anche di quello culturale, può avvenire non solo secondo la disciplina dettata dal codice di procedura civile, ma anche mediante le c.dd. procedure competitive, occorre chiarire su quale soggetto gravi, specie in tale ultimo caso, l’obbligo della denuncia. Lo scritto muove, dunque, dalla riconosciuta necess...